Descrizione
L’art. 14, comma 7 del “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, DPR n. 122 /2009, stabilisce che “ […] ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso l’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite”.
Spetta dunque al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (CM n.20 del 4/3/2011).